Post by BruntDovrebbe essere l'accordo internazionale ADR siglato a Ginevra il 30
settembre 1957 come "European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road" (Accordo europeo sul trasporto
internazionale su strada di merci pericolose), approvato con Legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. Questo
afferma che potresti portare 60 litri in taniche omologate del medesimo
carburante utilizzato dalla tua auto. Il Reg CEE 1186/2009 e D.L. 26
ottobre 1995, n. 504 poi recepisce che se supera 10 litri può essere
contrabbando di prodotti petroliferi (quindi avresti un processo per non
aver pagato le accise). Quindi è l'unione di due diversi regolamenti, il
primo ti dice come devi trasportarli e cosa, il secondo l'ammontare
massimo; una violazione di una delle due norma porta a differenti
violazioni.
E può starmi bene anche questo.
Sapete cosa penso?
Che in realtà si parli di 10 litri e che da nessuna parte si parli di "10
litri per auto": che sia, dunque, una qualche circolare del ministero del
Tesoro/Economia, a prescrivere ai finanzieri di utilizzare questa abitudine.
Circa il reato, ieri rimuginavo su quanto segue (parliamo di tecnicismi).
L'elemento psicologico richiesto per l'attribuzione al soggetto del fatto
reato è chiaramente il dolo. Ora... Il dolo è rappresentazione e volizione,
ossia il rappresentarsi ed il volere che con una determinata azione si
verifichino determinate conseguenze.
Ora... Se io passo la frontiera con il mio amico Caio, lui con la *sua*
tanica (che tutti sanno lui ha perché gliel'ho regalata io) ed io con la
*mia*... Dove sta il dolo di portare 20 litri? Io voglio portare i miei 10,
lui i suoi. Ognuno nelle rispettive taniche. Nessuno dei due vuole portare
20 litri. Dunque cosa fai, attribuisci al guidatore la mia condotta? E la
previsione dell'art. 27 Cost., secondo la quale la responsabilità penale è
personale, se ne va a puttane?
Anche perché, fosse "per auto", la responsabilità penale è personale o...
dell'auto? Se porto 20 litri chi denunci, l'auto? Solo il guidatore? O
entrambi?
E se invece passo a piedi e poi dopo 200 metri Caio mi trasporta, con un
vero e proprio contratto di trasporto? Il finanziere mi rincorre e mi dice
che sto portando 20 Lt? E se invece dell'auto passiamo la frontiera a piedi
e subito dopo prendiamo entrambi il bus, a Como, entrambi con una tanica in
mano? Dovrebbe essere diverso, a parità di contratto di trasporto (auto o
bus cambia nulla)?
Infine, lì dice che il tentativo è punito come il reato consumato.
Ma... Il tentativo si configura quando io rispondo con reticenza al
finanziere, dicendo "Non ho nulla da dichiarare" e lui mi becca la tanica in
più oppure quando passo senza che loro proferiscano parola?
Per chiarire forse occorrrebbe beccarsi una denuncia da quegli ignoranti e
poi essere assolto...?
Posso fare ricerchina giurisprudenziale con ItalGiure (quello che usano i
giudici quando scrivono le sentenze) e vediamo se salta fuori qualcosa.