Art. 177 CdS
[...]
2 - I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza
e diligenza.
3 - Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima appena udito
il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare
libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E'' vietato seguire da presso
tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia
[...]
5 - Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .
Direi quindi che nel caso ti trovassi a fare un incidente con un veicolo di
soccorso munito di dispositivo acustico supplementare di allarme attivo
(solo se disponibili, anche di lampeggianti blu!) ha torto marcio se, appena
udito il segnale acustico, non da precedenza al mezzo di soccorso.
Gli autisti dei suddetti veicoli non sono comunque esonerati
"dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza", come
stabilito anche da alcuni giudici della cassazione.
Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di
ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le "sirene" in
funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla
circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di
comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro, resta onere del
conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per
evitare il sinistro (art. 2054 comma primo c.c.), pur se la inevitabilità
altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione
di emergenza.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323)