Post by M_CPost by fme se l'auto viene acquistata da un privato che non puo' emettere fattura?
senza scendere troppo in dettaglio, qui trovi le info di base almeno per
capire a grandi linee come funzia la cosa ...
http://www.aci.it/index.php?id=484
e, inoltre:
Circolare Prot. B 59 - prot. n. 858/UT19/CG(C) del 20/09/2000
emessa da: Ministero dei trasporti e della navigazione (1993-2001)
Titolo/Oggetto
Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti
da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento
alla corresponsione dell'I.V.A..
testo
E' noto che essendo i veicoli da considerarsi "nuovi" - immatricolati o no -
soggetti all'assolvimento dell'I.V.A., incombe agli Uffici periferici del
Dipartimento dei trasporti terrestri l'obbligo di controllare, in sede di
immatricolazione di un veicolo proveniente da un Paese della Comunità, se
esso sia "nuovo" od "usato": detto obbligo è previsto dall'articolo 53/3 del
D.L. 30 agosto 1993 n. 31 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Tali tematiche sono state recentemente approfondite in incontri con l'Amministrazione
finanziaria ed hanno costituito oggetto della nota n. 2000/997999 datata 28
giugno 2000 del Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate -
Direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario)
parzialmente innovativa della materia.
Con la presente si forniscono perciò nuove istruzioni operative e
conseguentemente si abrogano quelle di pari oggetto emanate con circolari
D.G. n. 28/93 del 2 febbraio 1993, D.G. n. 32/93 del 4 marzo 1993 e D.G. n.
57/98 (limitatamente all'ultimo paragrafo) del 24 giugno 1998.
Un veicolo immatricolato è da considerarsi "nuovo" (articolo 38/4 del
precitato Decreto legislativo) quando ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
1. percorrenza inferiore a seimila chilometri;
2. cessione avvenuta prima che siano decorsi sei mesi dalla data della prima
immatricolazione A tale riguardo si precisa che per "cessione" deve
intendersi il trasferimento della proprietà e pertanto, la data da prendere
in considerazione ai fini del computo dei sei mesi è quella attestata nel
contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano.
Al contrario un veicolo è da considerarsi usato allorché ricorra la duplice
contestuale condizione che abbia percorso oltre 6000 chilometri e la
cessione sia stata effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data di
prima immatricolazione, o di iscrizione in pubblici registri, o di altri
provvedimenti equipollenti.
Si puntualizza inoltre che non rileva, ai fini dell'assolvimento dell'I.V.A.
nello Stato da cui il veicolo immatricolato proviene, se la immatricolazione
sia stata effettuata in via temporanea (con assegnazione di targhe doganali,
di transito, eccetera) o definitiva.
Infatti, allorché per un veicolo a qualsiasi titolo immatricolato in un
Paese della Comunità ricorrano al momento della cessione in altro Stato le
condizioni che lo fanno individuare come "nuovo", l'imposta è sempre dovuta
nel Paese di destinazione, avendo il cedente il diritto di chiedere il
rimborso dell'I.V.A. corrisposta in occasione del precedente acquisto
(articolo 38 bis, paragrafo 4, IV Direttiva I.V.A.).
Perciò, in sede di immatricolazione con targa nazionale di veicoli
provenienti da
uno Stato della Comunità, codesti Uffici assumeranno, ai fini del controllo
dell'avvenuto
assolvimento dell'I.V.A., i comportamenti di seguito specificati.
A Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la Rete "ufficiale"
delle Case costruttrici".
La documentazione a corredo delle domande di immatricolazione comprende sia
il C.O.C. che la "Dichiarazione per l'immatricolazione" sulla quale, come
noto (Circolare n. 0788/4312(1) datata 11 marzo 1993), deve essere apposta
la dizione "Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari".
Gli Uffici del Dipartimento non daranno perciò corso ad alcuna incombenza.
B Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione
direttamente all'Estero.
Trattasi di acquisto intracomunitario; la documentazione a corredo non
comprende la "Dichiarazione per l'immatricolazione".
In tal caso, il richiedente è tenuto ad esibire la attestazione del
versamento dell'imposta consegnando copia del modello F24 (v. allegato 1)
che è stato appositamente istituito dal Ministero delle finanze.
C Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione
presso un "Importatore parallelo" (cedente).
Trattasi di acquisto interno. In tal caso, il richiedente l'immatricolazione
è tenuto a produrre:
1. una dichiarazione in carta semplice ed in duplice copia, rilasciatagli
dal cedente, di I.V.A. assolta sull'acquisto intracomunitario del veicolo.
Tale dichiarazione emessa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 dovrà
contenere:
- la ragione sociale del cedente;
- la indicazione della partita I.V.A.;
- le generalità del veicolo individuato per marca, tipo e numero di telaio.
2. una dichiarazione in cui egli attesti di aver acquistato il veicolo in
Italia (v. allegato2): resa anch'essa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.
15.
In tal caso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri
sono tenuti a comunicare ai competenti Uffici I.V.A. le generalità dei
cedenti. A tal fine, ciascun Ufficio attuerà la procedura che riterrà più
appropriata, previe eventuali intese con l'Ufficio I.V.A. di riferimento: ad
esempio, nelle more di una procedura meccanografica "ad hoc", inviando
periodicamente una copia delle dichiarazioni, dell'Importatore parallelo, di
I.V.A. assolta.
D Veicoli già immatricolati all'Estero.
Per quelli da considerarsi "nuovi" valgono le disposizioni recate nei
paragrafi B e C della presente circolare, a seconda del caso che ricorra.
Per quelli invece da considerasi "usati" (per i quali cioè non è dovuta l'I.V.A.)
come già illustrato nell'ultimo capoverso della Circolare D.G. n. 57/98 del
24 giugno 1998:
- il dato concernente il momento della cessione rispetto a quello della
prima immatricolazione sarà desunto dal contratto di vendita che i
richiedenti saranno tenuti a produrre, depositandone una fotocopia presso
gli Uffici (ed esibendo in visione l'originale);
- quello della percorrenza sarà reso mediante dichiarazione autocertificata
ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (v. allegato 3).
Si raccomanda puntuale ottemperanza e si fa riserva di eventuali, ulteriori
istruzioni.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
(Dott. Ing. Ciro ESPOSITO)
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