"Paul Mone" <***@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:fe697cfc-1d4a-4438-ba29-
Tutto condizionale, ho bisogno di certezze. Se è vietato lascio
perdere perchè il gioco non vale la candela, se è permesso, le ffoo
possono pensare male quanto vogliono, problemi loro.
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La detenzione e l'acquisto di oggetti come i lampeggianti blu o sirene è
legale.
Ne è consentito l'uso esclusivamente in aree private e MAI nella pubblica
via. Quindi è VIETATO !
Art.177 CDS- Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli
e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano,
nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e
veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte
della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti
del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza
e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito
il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare
libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso
tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
bye
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Diego® 48, 173 (MI)
bibendum driver
I.D.A 1999>2009