Post by unknownPost by El_Ciula!Quanto deve durare il giallo minimo?
Ottima domanda, alla quale però non c'è risposta.
Il codice della strada ed il regolamanto non ne parlano...
In verita', ne parla. Anche se con riferimento al solo traffico
pedonale e senza indicare un tempo preciso.
Art. 162, co. 4 del Regolamento:
"Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale e' contrassegnato da
un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare
l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde
per i veicoli in conflitto con essi."
Esiste pero' la Nota Ministero dei trasporti 16/7/2007, n. 67906:
Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette
quanto segue.
L'art. 41 c. 10 del nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) non
indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla
veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea
d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare
con sufficiente sicurezza.
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di
unificazione o da enti di ricerca.
In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il
10.09.2001,'"Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle
intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di
giallo", indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo
pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a
18.75 m, ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è
indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
*Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si*
*adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente*
*su strade urbane ed extraurbane*.
Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico,
in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei
veicoli in arrivo e della loro lunghezza, *ferma restando la durata*
*minima di 3 s*, possano essere adottate durate diverse.
Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell'impianto semaforico,
effettuata a cura dell'ente proprietario della strada sulla scorta della
geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del
tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle
connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo
scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non
possono in alcun modo influire sul funzionamento dell'impianto
semaforico.
Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento
delle infrazioni, eventuali esposti circa i compensi percepiti devono
essere indirizzati al Ministero dell'Interno a! quale spetta, a norma
dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque effettuati.
Per i dispositivi appositamente approvati per funzionare in modalità
totalmente automatica, senza la presenza degli organi di polizia
stradale, non vi è obbligo di contestazione immediata dell'infrazione,
ai sensi dell'ari. 201 c. 1-bis lett. b) e c. 1-ter. 2° periodo, del
Codice.
Per quanto riguarda l'apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti
riportano chiaramente località, data ed ora della infrazione, ed è
indicato l'orario dì inizio della fase di rosso, come prescritto dal
Decreto Dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15.12,2005.
Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima e dopo del
superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante luce
rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.
Le verifiche ed eventuali tarature previste dal decreto di approvazione
devono essere eseguite con cadenza almeno annuale dopo la prima
installazione, e pertanto, all'atto della infrazione, non risultava
ancora trascorso il prescritto periodo."